
L'A.N.A.C. dunque (massima autorità di vigilanza per i lavori pubblici) rileva che "Il Comune di Parabita nell'espletamento della gara in oggetto non ha tenuto conto della natura storico artistica dell'edificio e non ha richiamato nel bando di gara le competenze necessarie per lo svolgimento di un incarico su bene tutelato …" inoltre "In relazione alle esigenze connesse ad un intervento su bene tutelato si invita la S. A. al rispetto per la fase esecutiva delle norme vigenti, assicurando la nomina del direttore dei lavori …." che nella fattispecie deve essere un architetto.
Successivamente – con nota del 6 luglio – il Soprintendente Arch. Francesco Canestrini, preso atto che i lavori per l'ex Convento erano diretti da un ingegnere, aveva invitato la Stazione appaltante a incaricare un architetto che rispondesse ai requisiti richiesti per un bene tutelato ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/1925, nonché alla recente sentenza del Consiglio di Stato n.12 del 9 gennaio 2014. La sentenza, in buona sostanza, rimarca che "può ricoprire il ruolo di Direttore dei lavori in presenza di edifici sottoposti a vincolo ai sensi dell’ex L. 1.6.1939/1089, ora d.lgs 42/2004, esclusivamente un architetto regolarmente iscritto all’albo".
Per via delle illegittimità richiamate dall'A.N.A.C. e dalla Soprintendenza di Lecce, alcuni professionisti partecipanti alla gara per i servizi tecnici in questione, capogruppo l'arch. Daniele Cataldo, difesi dall'avv. Giuseppe Mormandi e congiuntamente all'ordine degli Architetti, hanno impugnato la procedura di gara innanzi al TAR Puglia – Lecce. Attualmente il contenzioso è appellato al Consiglio di Stato in attesa di definizione del merito che avverrà entro novembre.