Ecotassa, Regione ancora bocciata. Il Tar dà nuovamente ragione ai comuni salentini

Anche per il 2019, l’ente aveva stabilito per la totalità dei Comuni della provincia di Lecce il pagamento dell’ecotassa nella misura massima di  25 euro. Le amministrazioni hanno fatto ricorso attraverso l’avvocato Luigi Quinto.

Nella giornata di ieri i giudici della Seconda Sezione del TAR di Lecce (Pres. Eleonora Di Santo, Estensore Roberto palmieri), hanno annullato gli atti regionali per l’anno 2019 relativi al pagamento dell’Ecotassa accogliendo il ricorso proposto dall’Avv. Luigi Quinto per conto di tutti i comuni Comuni della provincia, con in testa la Città capoluogo, riconoscendo il diritto per i ricorrenti di vedersi riconoscere la premialità consistente nell’abbattimento dell’80% dell’ecotassa.

Anche per il 2019, infatti, la Regione Puglia aveva stabilito per la totalità dei Comuni della provincia di Lecce il pagamento dell’ecotassa nella misura massima di  25 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, con conseguente aumento della Tari a carico dei cittadini. Così i Comuni della provincia di Lecce, con la sola eccezione di Andrano, Collepasso, Diso, Lequile, Muro Leccese, Novoli, Ortelle, Parabita e Spongano, avevano dato incarico al legale leccese, lo scorso mese di aprile, di contestare al TAR il nuovo provvedimento regionale, ritenendolo vessatorio ed ingiusto.

Con il provvedimento di ieri il Giudice amministrativo ha respinto l’ennesimo tentativo della Regione di fare cassa ai danni dei Comuni salentini sul presupposto che questi ultimi non avessero dimostrato il quantitativo e la natura dei rifiuti conferiti in discarica.

Il giudizio dinnanzi ai giudici

Nel corso del giudizio l’Avv. Quinto, attraverso la produzione delle attestazioni rilasciate dagli impianti a servizio della Provincia di Lecce, ha dimostrato che i quantitativi conferiti in discarica nel periodo 2013/2018 confermano che la percentuale di rifiuto conferito è scesa rispetto a quella indicata nella pronuncia del TAR n. 305/2018. Peraltro è paradossale che la Regione Puglia richieda il pagamento dell’ecotassa in misura massima pur non fornendo una rete impiantistica per il conferimento della frazione organica idonea a consentire il raggiungimento delle percentuali imposte.

Questo ha condotto “Via Rubichi” ad affermare che “si rientra senz’altro in quel minimum di conferimento in discarica tale da poter qualificare i rifiuti in esame in termini di “scarti e sovvalli”, sì di ottenere, per tali ragioni, l’applicazione della premialità prevista dall’art. 3 comma 40 ultima parte della Legge n. 549 del 1995”.

Tutto prende il via nel 2014

La vicenda è nota e risale al 2014 quando i comuni salentini si sono opposti per la prima volta alla decisione della Regione Puglia di fissare l’ecotassa a 25 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, il massimo previsto dalla legge, per tutti i Comuni che non avessero raggiunto elevate percentuali di raccolta differenziata, dando così avvio alla battaglia legale.

Nel ricorso sono stati censurati gli atti regionali per violazione della legge statale risalente al 1995, che ha istituito l’ecotassa e che riconosce, tra i principi fondamentali, una premialità, consistente nella riduzione dell’80% del tributo, per chi conferisce in discarica solo lo scarto di un particolare trattamento. Premialità sempre negata dalla Regione, che ha invocato la disciplina regionale, che prevede delle riduzioni solo per il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata, di fatto disapplicando la legge statale che invece valorizza il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento.

In giudizio l’Avv. Luigi Quinto, nell’interesse dei Comuni salentini, ha dimostrato che il sistema impiantistico della provincia di Lecce, in funzione dal 2009, determina lo smaltimento in discarica di una percentuale contenuta nella misura del 30%, la più bassa della Puglia e tra le più basse del Paese, evidenziando come non si possa dare rilievo esclusivamente al momento iniziale della raccolta, ma occorra valorizzare anche la successiva fase di trattamento, poiché quello che conta è il quantitativo finale che viene conferito in discarica.

La tesi era già stata condivisa dai Giudici del TAR di Lecce, che con un’ordinanza del 2015 avevano rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione sulla compatibilità con la disciplina statale della Legge Regionale pugliese. E la Corte Costituzionale, ad aprile del 2017, aveva dato ragione ai Comuni, dichiarando incostituzionale la Legge pugliese. Nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale la Regione Puglia ha continuato ad applicare l’ecotassa maggiorata, obbligando i Comuni a ricorrere nuovamente in giudizio.

L’ultima parola sulla vicenda verrà pronunciata dal Consiglio di Stato, cui la Regione si è rivolta su una precedente conforme decisione del TAR. Va però detto che il Giudice d’appello, in sede cautelare, si è già espresso in favore dei Comuni rilevando che “il trattamento svolto presso gli impianti siti in provincia di Lecce appare rispondente alle finalità del sistema premiale in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”.

Ma quali sono le conseguenze pratiche della decisione del TAR? “Bisogna distinguere due periodi temporali – ha chiarito l’Avv. Luigi Quinto – quello precedente la sentenza e quello successivo. Per il passato, della decisione potranno beneficiare i soli Comuni ricorrenti, in quanto gli atti regionali impugnati sono a contenuto plurimo. Stabiliscono infatti una tariffa per ogni singolo ente locale. L’annullamento disposto dal Giudice non riguarda l’intero provvedimento, bensì le singole determinazioni tariffarie. Solo chi ha proposto ricorso ha quindi diritto ad ottenere dalla Regione la differenza tra quanto versato e la minor somma di € 5,16. Tutto ciò salvo che l’Ente regionale, nell’ambito delle sue prerogative, non decida di estendere gli effetti della decisione del TAR a tutti i Comuni per evitare disparità di trattamento. Si tratta di cifre enormi, che ad oggi superano i 10 milioni di euro, che dovranno essere restituite dalla Regione e che potranno contribuire a diminuire la pressione fiscale a carico dei cittadini.

Per il futuro – ha aggiunto l’Avv. Quinto – c’è da augurarsi che la Regione Puglia prenda finalmente atto dei principi sanciti dal TAR, dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale ed adotti in senso conforme i futuri provvedimenti sull’ecotassa, riconoscendo al territorio il merito di aver raggiunto eccellenti risultati in termini di riduzione dei conferimenti in discarica, che è poi l’obiettivo perseguito dal legislatore con  l’istituzione del tributo.

L’auspicio è che si ponga finalmente fine alla fase di contrapposizione e si passi ad un tavolo di confronto e concertazione tra gli Enti coinvolti, così da pervenire a una soluzione che possa salvaguardare sia il contenimento della tassazione a carico dei cittadini salentini, sia la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica. Va riconosciuto l’impegno profuso dalla provincia di Lecce nella incentivazione del trattamento finalizzato al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti, attuando quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui ‘Nulla vieta che il sistema di incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano’”.