Non c’è il segnale di pericolo? Il Comune paghi per i danni da buche stradali

E’ giunta una nuova sentenza di condanna per il Comune di Lecce. Secondo il Giudice di Pace l’amministrazione è responsabile dei danni provocati dal manto stradale dissestato se non prova di aver predisposto le necessarie segnalazioni di pericolo.

Un nuovo  monito per il Comune di Lecce, al centro sempre di ricorsi e azioni di tribunale da parte di cittadini che intendono tutelare diritti veri o presunti.

Ed oggi il Giudice di Pace di Lecce, avv. Giuseppe Paparella, con una recente sentenza, ha accolto in toto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’auto di proprietà di un automobilista leccese che, nel percorrere Viale Papa Giovanni Paolo II, è incappato in una profonda buca presente sul manto stradale.

In particolare, con la decisione il Giudice di Pace ha condannato il Comune, proprietario del tratto di strada in questione e rappresentato in giudizio dall’avv. Alfredo Matranga – mettendo in rilievo come, da un lato, la più recente giurisprudenza della Cassazione sia tendenzialmente orientata a considerare a tutti gli effetti l’ente proprietario della strada responsabile, in qualità di custode, per i danni provocati da beni pubblici e, dall’altro, l’art. 14 del Codice della Strada impone all’ente proprietario della strada l’obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi  situazione di pericolo o di insidia inerente la sede stradale.

Ed infatti, si legge nella sentenza, la Corte Suprema di Cassazione in molti casi ha riconosciuto, nelle ipotesi di danni arrecati ai cittadini da beni della Pubblica amministrazione, la responsabilità del Comune per violazione dell'obbligo di custodia, allorquando è accertato “il mancato esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi”.
Principio quest’ultimo, ha proseguito il Giudice, ribadito anche dalla Corte di Appello di Lecce che ha chiarito come “l’estensione e la utilizzazione generale del bene demaniale non sono di per sé elementi sufficienti ad impedire un efficace esercizio della custodia”.

E ancora, nel dettato del giudice emerge come la compiuta istruttoria – con la prova per testi assunta e la descrizione dei fatti – consente di ritenere “per un verso la pericolosità dello stato dei luoghi, per altro verso la scarsa attività di vigilanza e presidio del territorio da parte del Comune di Lecce, che pur in presenza di una profonda buca, che certamente non si era formata a seguito della pioggia di quel giorno, come riferisce l’attore e confermato dalla teste, non ha provato di aver fatto neanche apporre le necessarie segnalazioni di pericolo”.     

Il Giudice ha quindi condannato il Comune di Lecce al pagamento, in favore dell’automobilista, della somma di 878,09 euro, oltre interessi legali dall’accadimento del fatto sino al soddisfo, a titolo di danno comprendendo anche il fermo tecnico, più le spese del giudizio liquidate in complessivi 837,88 euro per spese e onorari oltre accessori di legge.

Un precedente che, se pur non vincolante, è di sicura importanza per ogni altra azione futura intrapresa da qualsiasi altro cittadino che possa ritenersi leso così come il ricorrente di cui si parla nella sentenza del giudice Paparella.
 



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