La Commissione Tributaria Regionale di Puglia, sezione staccata di Lecce ha pienamente accolto le eccezioni di diritto sollevate dall’avvocato Maurizio Villani che rappresentava in giudizio un contribuente leccese, rigettando l’atto di appello della SO.G.E.T. S.p.a. di Pescara, concessionaria per la riscossione del Comune di Lecce. Non solo, perché, il giudice ha altresì condannato la società abruzzese alle spese perché le ingiunzioni di pagamento notificate dalla stessa non recavano il visto di esecutorietà.
Come è noto, sino al 2017 il Comune di Lecce si è servito della SO.G.E.T. per notificare i mandati ai fini del recupero dell’ICI non versata.
Già con il ricorso di primo grado, il tributarista salentino aveva eccepito l’illegittimità delle ingiunzioni di pagamento perché le stesse erano prive del visto di esecutorietà che doveva essere apposto dal funzionario comunale responsabile in base al Regio Decreto n. 639 del 1910, nonché in base a una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Requisito, questo, ritenuto imprescindibile anche dalla Corte di secondo grado ai fini della validità dell’atto impositivo.
A dare la notizia l’associazione Lecce “Sportello dei Diritti”
“Pur essendo entusiasti per la decisione che costituisce un importante precedente in materia, non posso non esimermi dall’evidenziare che se tutti i contribuenti leccesi avessero impugnato queste ingiunzioni per gli anni scorsi, il Comune di Lecce avrebbe subito una grave perdita erariale in quanto il concessionario della riscossione, per quanto confermato da ben due decisioni di merito in diverso grado, non aveva rispettato scupolosamente la legge”, ha affermato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello”.
“Resta il fatto – conclude – che d’ora in avanti potranno essere comunque impugnate dai contribuenti tutte quelle ingiunzioni fiscali che non rispettano i criteri legali ribaditi con la decisione in questione”.