Con sentenza n. 1855 del 2.2.2023, la II Sezione Quater del Tar Lazio, Presidente Donatella Scala, Estensore Roberta Mazzulla, ha accolto il ricorso del Comune di Palmariggi e del Comune di Cannole, difesi dagli avvocati Francesco G. Romano e Vincenzo Scalini, nei confronti di un provvedimento di esclusione del finanziamento PNRR, il cosiddetto Bando Borghi disposto dal Ministero della Cultura.
Nello specifico i Comuni avevano richiesto il finanziamento di oltre due milioni di euro prevedendo di recuperare e valorizzare i percorsi lungo la Via Francigena al fine di realizzare un reticolo sentieristico strutturato, che colleghi i due borghi nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato ai piccoli borghi storici, finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, finanziato con le risorse del Piano.
Inoltre i comuni, avevano raggiunto una pluralità di accordo di partneriato con le associazioni locali per la promozione e l’organizzazione di eventi sull’area da riqualificare e valorizzare. Tuttavia, la proposta era stata esclusa perché, per un problema di funzionamento del sistema informatico, non era stato possibile procedere all’allegazione della delibera del Comune aggregato ma solo di quella del Comune proponente.
I giudici capitolini – aderendo alle tesi dei legali – ha ritenuto illegittima l’esclusione poiché il Ministero avrebbe dovuto attivare il cosiddetto soccorso istruttorio. Nello specifico, il Giudice Amministrativo ha affermato che “per come dedotto in ricorso, sussistevano i presupposti affinché, in luogo dell’esclusione della domanda di partecipazione avanzata dagli enti ricorrenti, il Ministero della Cultura attivasse il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. n. 241/90. Trattandosi, infatti, dell’omessa produzione di una delibera consiliare – n. 14 del 14.03.2022 – preesistente rispetto all’epoca di presentazione della domanda, l’attivazione di siffatto rimedio avrebbe consentito di ovviare al suddetto deficit di allegazione senza alcuna alterazione del principio della cosiddetta par condicio tra i concorrenti, nel contempo garantendo la più ampia partecipazione alla procedura, così da selezionare i progetti di rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nazionale, presente nei piccoli centri italiani (cd. “Bando Borghi”), maggiormente meritevoli di essere finanziati in quanto direttamente strumentali alla tutela dei valori di cui all’art. 9 della Costituzione”.
Ciò anche essendo “incontestato tra le parti che, alla domanda in questione sia stato, comunque, allegato il protocollo d’intesa, firmato dai Sindaci, in cui si indicava che le amministrazioni comunali interessate ‘hanno manifestato la volontà di partecipare all’avviso pubblico in forma congiunta’”
La pronuncia è di particolare interesse, da un lato, per l’interpretazione estensiva del dovere di soccorso istruttorio, utile a garantire la più ampia partecipazione alla procedura in modo tale da selezionare i progetti maggiormente meritevoli; dall’altro, poiché consente al Comune di Palmariggi e al Comune di Cannole di poter accedere ai finanziamenti per una importante opera di tutela e conservazione del patrimonio culturale sulla Via Francigena su di un’area ad alta vocazione turistica.