Ritardo di quasi 5 ore del volo Venezia – Brindisi, passeggero ottiene 250 euro dalla compagnia Ryanair

Un passeggero salentino di un volo Ryanair si è rivolto all’associazione Codici Lecce per veder riconosciuto il diritto all’indennizzo a causa di un ritardo nel volo di circa 5 ore, ben oltre le tre di tollerabilità previste dalla Legge. Ottiene 250 euro.

Così come ribadiscono le associazioni dei consumatori in tante occasioni, i passeggeri del traffico aereo vanno indennizzati quando il ritardo del volo superi le tre ore e non sia dovuto a circostanze eccezionali. E così, sulla base di tale assunto Codici Lecce ottiene per un proprio associato la compensazione di 250 euro per il ritardo del volo Ryanair Venezia (Treviso) / Brindisi.

In particolare , il volo Ryanair FR8829 che da Venezia (Treviso) ha condotto i passeggeri a Brindisi il 3 marzo scorso, è giunto a destinazione con circa cinque ore di ritardo rispetto all'orario preventivato. Da qui, potrebbe esserci nulla da dire visto che i ritardi nei trasporti sono all’ordine del giorno, ma il caso è scoppiato perché – a quanto ha raccontato un utente – la compagnia low-cost irlandese gli aveva inoltrato una e-mail negando ogni responsabilità per l'accaduto e così rifiutando di corrispondergli l'indennizzo di 250,00 euro, dovuto invece per legge.

Così il signor F.V., di 69 anni , residente a Novoli, si è rivolto a Codici Lecce per denunziare l'episodio e ottenere giustizia per i disagi sopportati. L’associazione, quindi, con il suo staff si è mobilitata, mettendo in moto la macchina della Giustizia.

Ryanair ha, in conclusione, riconosciuto al passeggero ricorrente l'indennizzo, così come da Regolamento CE n. 261/2004, ai sensi del quale i vettori sono tenuti a corrispondere una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, compensazione che varia da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta aerea. Il vettore aereo è esonerato solo ove dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali, ossia ad eventi che non si sarebbero comunque potuti evitare anche se fossero state adottate tutte le misure opportune. Come evidenzia l’avv. Stefano Gallotta, segretario responsabile di Codici Lecce, nel caso di specie risulta evidente che a determinare il ritardo non abbia concorso alcun evento straordinario.

Tuttavia “troppo spesso le compagnie aeree tentano di deflazionare le legittime istanze indennitarie dei passeggeri adducendo, a giustificazione dei disagi da questi sopportati, la sussistenza di circostanze straordinarie che, alla resa dei conti, nulla hanno a che fare con l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento– prosegue il legale – tali circostanze esimenti devono essere realmente eccezionali e non ridursi a un agevole escamotage per aggirare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge”.

Non è la prima volta che l’associazione si trova a dover tutelare passeggeri Ryanair che, in prima battuta, non si vedono riconosciuto il denaro dell’indennizzo previsto dalla legge europea.