Le Province non hanno il potere di modificare o integrare i criteri definiti dalle Regioni per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
È questo il fondamentale principio di diritto ribadito dalla Prima Sezione del TAR di Lecce (Presidente Antonio Pasca, Estensore Daniela Rossi) che, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso proposto dalla società Formica Ambiente, difesa dall’Avv. Luigi Quinto, annullando la delibera del Consiglio provinciale di Brindisi relativa all’individuazione delle aree non idonee.
La vicenda processuale: dal diniego regionale al ricorso al TAR
La controversia nasce dalla richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Brindisi.
Nel corso dell’iter procedurale incardinato presso la Regione Puglia — e nonostante l’iniziativa avesse già ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) favorevole — la Provincia di Brindisi ha approvato la deliberazione n. 30/2025. Con tale atto, l’Ente provinciale ha individuato una serie di “aree non idonee”, tra le quali rientrava anche il sito prescelto dalla società proponente. Di conseguenza, la Regione Puglia aveva preso atto del provvedimento provinciale, rigettando l’istanza autorizzativa.

Formica Ambiente si è quindi rivolta al TAR di Lecce, contestando la legittimità dell’operato provinciale ed evidenziando come la Provincia avesse introdotto veri e propri criteri localizzativi autonomi e difformi da quelli previsti dalla pianificazione regionale.
La decisione del TAR Lecce: vizio di incompetenza ed eccesso di potere
Il Giudice Amministrativo ha condiviso appieno le argomentazioni dell’operatore economico. Ricostruendo il quadro normativo di riferimento delineato dal Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), il TAR ha ritenuto fondate le censure di incompetenza rivolte alla Provincia di Brindisi:
«La deliberazione gravata, infatti, al di là del richiamo, nel suo oggetto, alla locuzione “individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”, contiene, nella sua parte motiva, la definizione di criteri sostanzialmente localizzativi, ulteriori e differenti, rispetto a quelli contemplati negli strumenti di pianificazione regionale.»
In particolare, la Provincia aveva inserito un criterio escludente rigido, imponendo una distanza minima inderogabile di 6 km dalle discariche ai centri abitati. Il TAR ha precisato che tale limite, oltre a non trovare riscontro nel piano regionale, si poneva in aperto contrasto con quest’ultimo. La Regione Puglia prevede infatti un criterio elastico, basato sull’individuazione di macroaree e su una valutazione da compiersi “caso per caso” in sede autorizzativa per garantire le distanze di sicurezza.
Inoltre, il TAR ha censurato la delibera provinciale anche sotto il profilo istruttorio e motivazionale, non essendo stata preceduta da adeguate analisi tecniche sulle reali caratteristiche del territorio.
Valenza nazionale della sentenza e contrasto alla sindrome NIMBY
Come spiegato dall’Avv. Luigi Quinto, la sentenza del TAR Lecce esprime un principio che supera il caso specifico e trova applicazione sull’intero territorio nazionale:
- Ripartizione delle competenze: Il D.Lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni il compito di fissare i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee tramite il Piano Regionale dei Rifiuti. Alle Province spetta esclusivamente una competenza attuativa e ricognitiva basata sui criteri regionali.
- Standard uniformi e visione strategica: Riservare la definizione dei criteri al livello regionale garantisce livelli di tutela omogenei e impedisce che veti o rigidezze locali ostacolino la realizzazione della rete impiantistica.
- Superamento della sindrome NIMBY (Not In My Back Yard): Sottrare le scelte localizzative agli enti locali di prossimità evita il blocco delle infrastrutture ambientali, tutelando la salute pubblica e la sicurezza dell’intero sistema socio-economico.






