
Una importante ed innovativa ordinanza è stata pubblicata nella giornata di ieri dal Tribunale civile di Lecce (Giudice G. Quaranta), che ha annullato un ordinanza-ingiunzione di 4.000 euro notificata al ricorrente per l’asserita violazione dell’art. 49, comma 5, del D.lgs. n. 231/07, per aver acquistato un immobile a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità.
Il ricorrente, per il tramite del proprio legale, l’Avvocato Alfredo Matranga ha immediatamente impugnato l’ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo una serie di motivi tra cui anche la nullità del provvedimento sanzionatorio perché notificato mediante pec in formato .pdf, ma senza la cosiddetta firma digitale, anziché in formato .p7m..
Il Tribunale di Lecce, in accoglimento del motivo di ricorso, ha annullato l’ordinanza – ingiunzione ritenendo l’inesistenza giuridica dell’atto in quanto notificato per posta elettronica certificata in formato .pdf, ossia con la copia per immagine su supporto informatico senza tuttavia la firma digitale, anziché in formato .p7m.
Ed infatti, per il Tribunale civile di Lecce il solo formato c.d. p7m garantisce la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario.