Stop al progetto sull’Università islamica, il Tar di Lecce dà ragione al Comune di Monteroni

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le istanze avanzate dall’Avv. Pietro Quinto, difensore dell’Amministrazione, che era stata citata in giudizio dai proprietari dell’area su cui sarebbe dovuto sorgere l’Ateneo.

Torna di attualità una vicenda che aveva destato diverse discussioni nell’opinione pubblica salentina.

Facciamo un passo indietro. Come si ricorderà un imprenditore locale aveva avanzato l’idea di creare nel Salento un Centro di formazione islamica e, a tal fine, era stata creata un’apposita Fondazione.

Per realizzare tale iniziativa era stato individuato un comparto universitario nel Comune di Monteroni. Su tale comparto i proprietari delle aree avevano presentato al Comune un progetto di lottizzazione.

Il diniego del Comune

Esaminando il progetto il dirigente del Settore urbanistico del Comune aveva opposto un diniego rilevando che i proprietari proponenti non avevano una effettiva disponibilità delle aree. Il provvedimento era stato impugnato innanzi al TAR Lecce sotto il profilo di un comportamento omissivo da parte del Comune e con richiesta altresì di un risarcimento milionario.  A questo punto l’Amministrazione si è costituita in giudizio con l’Avv. Pietro Quinto, che ha rilevato l’inammissibilità della pretesa atteso che doverosamente il Comune aveva stoppato il progetto non avendo i proprietari dimostrato la piena disponibilità delle aree oggetto di pignoramenti immobiliari.

“Non è sufficiente – ha rilevato il legale leccese – una dichiarazione del pignorante di sospensione della procedura atteso che per varare una lottizzazione occorre che i proprietari siano in condizione di assumere precisi impegni economico-finanziari nei confronti dell’Amministrazione, che si traducono in vere e proprie obbligazioni reali”.

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L’Avvocato Pietro Quinto

Accolte le istanze della difesa del comune

Il TAR, condividendo le argomentazioni difensive del difensore del Comune di Monteroni, ha affermato in sentenza, innanzitutto, che non potesse ipotizzarsi alcun silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, che aveva comunque provveduto sull’istanza dei lottizzanti. In ogni caso, si legge nella motivazione della decisione del TAR, gli impegni dei creditori alla sospensione temporanea dei procedimenti esecutivi, non formalizzati in sede processuale e non concretizzanti la piena disponibilità di beni pignorati, non possono soddisfare quanto richiesto dal Comune e dalla legge circa la legittimazione dei proponenti un piano di lottizzazione.