Porto Cesareo, il TAR conferma lo stop a nuovi stabilimenti balneari a Torre Lapillo

Respinto dal Tar di Lecce un ricorso contro il diniego di concessione demaniale per la realizzazione di uno stabilimento in prossimità della Torre costiera e contro l’atto di ritiro del “rende noto”.

È stato respinto un ricorso contro il diniego di concessione demaniale per la realizzazione di uno stabilimento in prossimità della Torre costiera e contro l’atto di ritiro del “rende noto”. I Giudici Leccesi hanno giudicato del tutto corretto il provvedimento del Comune di Porto Cesareo, incentrato sulla volontà di destinare l’area alla fruizione pubblica e gratuita. A darne notizia, attraverso un preciso comunicato stampa, è l’avvocato Antonio Quinto.

La vicenda

La vicenda trae origine da una istanza pubblicata con apposito avviso all’Albo Pretorio, cui aveva fatto seguito anche la presentazione di altra domanda in concorrenza.

Una volta esaminato il progetto e la relativa collocazione sulla costa, gli uffici comunali hanno però verificato che il sito richiesto, a pochi passi dalla Torre in una insenatura caratterizzata dalle sorgenti di acqua dolce, coincideva con quello tradizionalmente utilizzato dalle famiglie dei residenti di Torre Lapillo e andava quindi mantenuto libero da strutture private.

Per questi motivi, veniva disposta la revoca dell’avviso pubblico e rigettata la domanda di concessione.

Avverso il provvedimento negativo, un imprenditore ha proposto ricorso al TAR Lecce, rivendicando l’affidamento derivante dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e contestando la possibilità per il Comune di assumere determinazioni restrittive in assenza di piano delle coste.

Il Comune di Porto Cesareo si è costituito in giudizio con l’Avv. Antonio Quinto evidenziando la correttezza della scelta di preservare l’uso pubblico e gratuito del tratto di costa in questione e di evitare l’ulteriore incremento del traffico veicolare della marina per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico anche in assenza del piano e dimostrando che nessun vincolo al rilascio della concessione poteva scaturire dalla mera pubblicazione di un avviso di “rende noto”.

Ricorso rigettato

Il TAR, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Quinto, ha rigettato il ricorso con una articolata motivazione che riconosce al Comune un’ampia discrezionalità sulla scelta del migliore uso della propria costa, scelta che può essere esercitata anche in assenza del piano delle coste sulla base degli indirizzi contenuti nel piano regionale. Il TAR ha inoltre precisato che nessun diritto alla concessione può nascere dalla mera presentazione della domanda e dalla pubblicazione del “rende noto”.

Commenta così la sentenza l’avv. Quinto:

La sentenza del TAR Lecce è di particolare importanza perché stabilisce dei principi a cui tutti i Comuni costieri sono tenuti ad uniformarsi. In particolare, si chiarisce che il criterio riveniente dal piano regionale, di immediata applicazione, è di destinare all’uso libero e gratuito i tratti di costa a ridosso dei centri abitati in modo da facilitare l’uso collettivo del demanio in coerenza con la sua natura di bene destinato a soddisfare innanzitutto gli interessi della collettività.

È inoltre affermata l’indefettibilità della gara pubblica introdotta dal legislatore regionale nel 2015, che è l’unico sistema in grado di assicurare un’ampia partecipazione dei soggetti interessati e dunque un vero confronto concorrenziale nel rispetto dei principi comunitari”.