Notte di San Rocco a Torrepaduli, l’udienza preliminare si chiude con due persone e la Fondazione a processo per truffa.

Gli imputati sono stati prosciolti dall’accusa di abuso d’ufficio. Inoltre, il giudice ha dichiarato prescritti due episodi di truffa.

Finiscono sotto processo due persone per altrettanti episodi relativi ad una presunta truffa al fine di ottenere finanziamenti pubblici per la “Notte di San Rocco” di Torrepaduli. Il gup Marcello Rizzo, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio Pasquale Luigi Gaetani, 63enne di Ruffano, ex assessore provinciale, nonché presidente della “Fondazione Notte di San Rocco-pizzica, tamburello, scherma in ronda” e la componente del consiglio di amministrazione, Maria Ester Cardigliano, 43enne di Ruffano.

Sul banco degli imputati compare anche la “Fondazione Notte di San Rocco di Torrepaduli”. La data dell’inizio del processo è fissata per il 10 marzo del 2022.

Il giudice ha prosciolto tutti gli imputati, tra cui Anna Tommasina Viva, 55enne di Ruffano, dall’accusa di abuso d’ufficio, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato“. Non solo, poiché il gup ha dichiarato estinti per prescrizione altri due episodi di truffa.

È stata stralciata la posizione di Cesare Vernaleone, 58enne leccese, titolare dell’omonima impresa individuale, “Vernaleone Cesare-La notizia”, per un difetto di notifica.

Sono assistiti dagli avvocati: Luigi Corvaglia, Alberto ed Arcangelo Corvaglia, Sabrina Conte e Francesco Vergine. Il collegio difensivo potrà dimostrare l’estraneità alle restanti accuse nel corso del dibattimento.

L’inchiesta

Secondo l’accusa rappresentata dal pm Francesca Miglietta, il Presidente Gaetani, attraverso la Fondazione, avrebbe beneficiato complessivamente, tra il 2013 e il 2016, di finanziamenti pubblici per circa 155mila euro, utilizzando come giustificativi di spese, le fatture fittizie della ditta “Vernaleone Cesare-La notizia”.

In particolare, Gaetani e Vernaleone avrebbero ottenuto, nel settembre del 2013, un primo contributo dalla Provincia di Lecce del valore di 50mila euro a favore della Fondazione “Notte di San Rocco-Pizzica, Tamburello, Scherma in ronda” (costituita nel giugno del 2008), che aveva quale scopo statutario, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali legate all’evento della festa in onore di San Rocco. Secondo la Procura, pur non avendone diritto, poiché non avrebbero provveduto all’iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche private della Regione Puglia.

Inoltre, nel 2014, i due assieme ai componenti del consiglio di amministrazione, avrebbero costituito la nuova Fondazione “Notte di San Rocco di Torrepaduli”, ottenendo dalla Provincia un altro sostanzioso contributo di 50mila euro per l’organizzazione dell’evento. Questi episodi sono stati dichiarati prescritti dal giudice.

Inoltre, avanzavano richiesta di contributi per 10mila euro (nel 2015) e di 15mila euro (per il 2016), al Sindaco di Ruffano, inducendo in errore la giunta comunale.

Non solo, poiché nel 2014 la Fondazione avrebbe ottenuto illecitamente, il sostegno economico per il valore di 30mila euro, dal Consiglio Universitario Interprovinciale Salentino.

Il sequestro

Nel giugno del 2018, il gip Vincenzo Brancato con apposito decreto, ha disposto il sequestro per equivalente di 155mila euro (tra cui una villa), nei confronti di Pasquale Luigi Gaetani e la misura cautelare della sanzione interdittiva per la Fondazione, consistente nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e della revoca di quelli già concessi, per la durata di un anno (da parte del Comune di Ruffano e della Regione Puglia).

Successivamente, il Riesame ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Corvaglia, disponendo la restituzione dei beni e l’annullamento della misura interdittiva.

Le indagini hanno preso il via, dagli esposti presentati nel 2014 dal vice presidente della “Fondazione Notte di San Rocco-Pizzica, Tamburello, Scherma in ronda”, Luigi Frisullo, e dai consiglieri Antonio Morello e Francesco Romano. Sono tutti difesi dall’avvocato Giancarlo Sparascio.

A tal proposito, attraverso una nota, l’avvocato Sparascio dichiara“ Le determinazioni assunte dal Giudice dell’udienza preliminare non destano alcuna sorpresa essendo per contro ampiamente prevedibili, confortando la decisione di non costituirsi parte civile, atteso che, in relazione alle uniche contestazioni recate dalle denunce depositate nel 2014, vale a dire quelle di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di pubbliche erogazioni quanto ai contributi di 50.000, 00 Euro concessi nel 2013 e nel 2014, provate documentalmente ed oggi dichiarate prescritte, sono trascorsi sette anni soltanto per giungere all’udienza preliminare, peraltro già fissata nella data dello scorso 3 marzo 2021 e giustamente rinviata al 16 giugno considerato che la richiesta di rinvio a giudizio allegata al decreto di fissazione d’udienza risultava addirittura illeggibile. Io stesso mi sono dovuto recare presso la Cancelleria del Gip per ottenere una copia decifrabile della stessa.
Del pari prevedibile la declaratoria di non luogo a procedere per la contestazione di abuso d’ufficio avanzata nei confronti di persone che di tanto non sono mai state denunciate: negli atti di denuncia – querela e, soprattutto, nelle plurime memorie depositate in Procura, l’ipotesi dell’abuso d’ufficio è stata diretta nei confronti di dirigenti ed esponenti della Provincia di Lecce in relazione all’erogazione degli stessi contributi, che nondimeno non sono stati attinti dalle imputazioni, circostanza che avrebbe impedito anche il superamento dei termini di durata delle indagini preliminari che, come noto, comportò la caducazione del sequestro preventivo. Non voglio nemmeno esprimermi sull’applicazione della sanzione interdittiva richiesta senza la fissazione da parte del Gip dell’epoca di un’udienza camerale come previsto dal d.lgs. 231/2001, circostanza che portò all’annullamento dell’interdittiva medesima. Occorre ribadire come l’iniziativa intrapresa dai querelanti sette anni addietro non sia mai stata preordinata al perseguimento di finalità risarcitorie, pur sussistenti, né possa ritenersi essere derivata da motivazioni di matrice giustizialista, ma è unicamente promanata dalla necessaria esigenza di ricondurre in un alveo di liceità l’elargizione di consistenti finanziamenti pubblici tanto nei riguardi dell’originaria Fondazione, mai riconosciuta e, pertanto, inesistente come persona giuridica stante la funzione costitutiva del riconoscimento, quanto a favore della seconda Fondazione omonima che indebitamente venne a sostituirsi alla prima, partecipata dalla Provincia di Lecce ed unico soggetto ad avere titolo a conseguire il contributo di cinquantamila euro che annualmente veniva stanziato nel bilancio provinciale per finanziarne l’attività, contestazioni sulle quali si sarebbe dovuto principalmente radicare il processo ed oggi invece cadute in prescrizione”.



In questo articolo: