
È stata fissata al 19 luglio 2016 l’udienza per la discussione innanzi al TAR Lazio del ricorso proposto dall’Amministrazione Provinciale di Lecce – rappresentata dall’avv. Pietro Quinto – nei confronti del Ministero Affari Regionali con l’espressa richiesta della nomina di un Commissario ad Acta. Ciò a fronte della persistente inadempienza del Ministro degli Affari Regionali che, alla data del 31 ottobre 2015, avrebbe dovuto emanare il decreto contenente la liquidazione delle spese spettanti alle province per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali; diritto al rimborso delle spese che è conseguenza dell’omessa adozione da parte della Regione Puglia della legge definitiva di riordino delle predette funzioni.
Intanto il connesso ricorso, presentato al TAR Lecce, è stato rigettato. Il giudice salentino ha infatti sottolineato l’essenzialità del decreto ministeriale ai fini della determinazione degli importi spettanti alla Provincia di Lecce. “Dalla sentenza del TAR – spiega l’avv. Pietro Quinto – risulta confermato che la madre di tutte le battaglie rimane quella che sarà disputata innanzi al TAR del Lazio. Si è in presenza infatti di due gravi illegittimità che hanno causato e continuano a causare enormi danni alla comunità salentina rappresentata dall’Ente Provincia”.
La prima illegittimità è quella commessa dalla Regione Puglia che avrebbe dovuto adottare le leggi “definitive”sul riordino delle funzioni con l’attribuzione delle stesse ai nuovi Enti entro il termine del 31 dicembre 2014 prorogato da ultimo al 31 ottobre 2015. Così non è avvenuto, come dimostrato dal fatto che addirittura con la nuova legge, tutt’ora in itinere perché non pubblicata, si vorrebbe “completare” il riordino delle funzioni. “Ed è per questo che la Provincia di Lecce continua a sopportare oneri che non le competono e non riesce ovviamente a quadrare il bilancio; l’Ente locale è stato privato delle entrate correlate alle funzioni non fondamentali; per converso è, invece, è costretta tutt’ora ad esercitare compiti non suoi”.
Addirittura la legge dello Stato stabilisce che l’onere di rimborso a carico della Regione grava sino a quando i nuovi Enti che saranno individuati come destinatari delle funzioni non fondamentali avranno preso effettivamente in carico tali funzioni. “La seconda grave illegittimità – continua l’avv. Quinto – è quella addebitabile allo Stato che, dopo aver fatto una legge di riforma delle province del tutto irrazionale e poco realistica, ha fatto permanere in capo all’Ente la gestione di funzioni che non le appartenevano privandolo però del necessario supporto finanziario”.
Lo Stato, dopo aver stabilito la data del 31 ottobre 2015 come termine ultimo per il riordino delle funzioni e per l’emanazione del decreto concernente il rimborso delle spese sostenute dall’Ente Provincia, a tutt’oggi ha omesso di adempiere a tale obbligo creando una situazione di incertezza istituzionale e di impotenza dell’Ente locale a rispondere alle giuste rivendicazioni e doglianze della comunità locale che pretende in ogni caso l’espletamento di funzioni di interesse collettivo.
“In questo contesto – conclude l’avv. Quinto – la vicenda più triste è proprio quella dell’ICO che era un fiore all’occhiello dell’attività culturale dell’Ente Provincia, così come le vicende della messa in liquidazione delle aziende di servizi, con la perdita di posti di lavoro per tanti operatori”.