Una sentenza di buona sanità. Risonanza magnetica ad alto campo

L’Istituto Santa Chiara vede riconosciuta la titolarità ad utilizzare una macchina per la risonanza magnetica ad alto campo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato.

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3140 del 27 giugno 2017 si chiude un contenzioso iniziato nel 2011 dall’istituto S. Chiara che, titolare di una macchina di Risonanza Magnetica ad alto campo (superiore a 0, 5 tesla, nella specie pari a di 1,5 tesla) espressamente autorizzata dalla Regione Puglia, ha contestato la decisione della Asl Lecce di utilizzare e acquistare anche prestazioni erogate da macchine di RMN a basso campo (sino a 0,5 tesla), prive di autorizzazione regionale.

Il problema era sorto perché queste ultime macchine di RMN, concepite solo per indagini di RMN sugli arti  (e perciò non a caso definite articolari o piccole macchine) nei modelli di nuova generazione avevano superato il limite strutturale del Gap del magnete che consentiva solo l’esame dell’arto e si presentavano come macchine capaci di indagare l’intero corpo.

Con le prime decisioni di accoglimento del ricorso proposto dall’Istituto Santa Chiara (difeso dal Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi) il Giudice amministrativo sia di primo che di secondo Grado ha dato ragione all’Istituto, stabilendo che, al di là del dato tecnico, qualsiasi macchina che voglia erogare prestazioni di RMN non limitate agli arti può farlo solo a condizione di aver ottenuto la specifica e previa autorizzazione regionale: mancando la quale la ASL non può acquistare le relative prestazioni.

E’ proprio in esecuzione di queste decisioni che la ASL di Lecce, nel definire i tetti di spesa per il 2013, ha stabilito di non acquistare più dalle c.d. piccole macchine di RMN, così provocando il ricorso dei titolari delle strutture che, sulla base di semplici autorizzazioni comunali, pretendevano di utilizzarle anche per indagini sulla colonna vertebrale.

Il Giudice amministrativo di primo e di secondo grado ha però confermato la legittimità di una simile limitazione, non a caso esecutiva di pronunce che avevano stigmatizzato la precedente decisione della stessa Asl di acquistare in modo indiscriminato prestazioni di RMN a prescindere dal tipo di esami, dalla qualità delle macchine e dei titoli ottenuti dai relativi operatori. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito in modo definitivo che le macchine di tipo open a basso campo non possono effettuare , senza la preventiva autorizzazione regionale, esami sulla colonna “nemmeno sui tratti cervicale e lombare”, con la conseguenza che le relative indagini sono riservate alle sole macchine ad alta risoluzione (che ovviamente possono effettuare anche indagini sugli arti).

La decisione pone perciò fine a pretese di acquisto indiscriminato di prestazioni di RMN in mancanza di autorizzazione regionale, a sua volta funzionale alla programmazione che ancora si considera essenziale per la tutela della salute dei cittadini.