Padalino vs U.S. Lecce, nessun rinnovo contrattuale. Solo un risarcimento del danno

Il Collegio Arbitrale ha acclarato la nullità della clausola relativa al rinnovo automatico in caso di promozione. Solo responsabilità precontrattuale.  

“L’U.S. Lecce con riferimento all’articolo di stampa pubblicato in data odierna sulla testata Tuttomercatoweb (e poi ripreso da numerose testate giornalistiche) afferente il contenzioso celebratosi innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Serie B tra la scrivente ed il sig. Pasquale Padalino, precisa quanto segue.

Il Collegio Arbitrale, diversamente dai contenuti dell’articolo,  ha acclarato  la nullità della clausola contrattuale relativa al prolungamento del rapporto di lavoro in caso di conseguimento dell’obiettivo sportivo della promozione nella categoria superiore, conseguito grazie al lavoro di altri tecnici”, con queste parole prende il via la nota stampa ufficiale nella quale, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, puntualizza circa un articolo scritto sul popolare sito web secondo cui, il Collegio arbitrale, riguardo al contenzioso tra l’ex tecnico Pasquale Padalino e la società giallorossa, avrebbe dato ragione al primo stabilendo, che nonostante l’esonero nella stagione 2016/2017, questi avesse diritto al rinnovo in automatico del contratto vista la clausola presente inserita nel “negozio” che prevedeva tale ipotesi in caso di promozione.

Nulla di più falso!!! Perché, secondo quanto diffuso dalla società: “In ragione di quanto sopra, alcun rinnovo del contratto già intercorso tra le parti è intervenuta e, quindi, la domanda proposta dal sig. Pasquale Padalino tesa ad ottenere il pagamento delle retribuzioni, delle indennità e dei premi per l’intera corrente stagione sportiva 2018/2019 (1 luglio 2018/30 giugno 2019) è stata rigettata”.

Solo una responsabilità precontrattuale

“Il Collegio – prosegue il comunicato della società –  a seguito della declaratoria di nullità della suddetta clausola, ha ritenuto di individuare a carico di entrambe le parti una responsabilità precontrattuale concorrente attribuita, nella misura del 30%,  al sig. Pasquale Padalino e del 70% all’Us Lecce.

Pertanto, l’U.S. Lecce è stata condannata al mero risarcimento del danno per un importo di gran lunga inferiore rispetto agli emolumenti richiesti”.

I motivi della precisazione

“Tale precisazione – concludono da ‘Via Costadura’ – si rende necessaria, oltre che per fornire una esatta ricostruzione dei fatti,  anche per evitare che l’informazione distorta ed autocelebrativa fornita dal legale di Padalino (si parla addirittura ‘di diritti di lavoratori che si sono visti riconoscere le loro ragioni’), possa generare inutili tensioni alla vigilia della partita di ritorno, soprattutto in considerazione del rapporto di grande rispetto esistente tra le due società”.



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