​Photored: il Giudice di Pace annulla un verbale notificato in ritardo dai vigili urbani di Lecce

Una recente sentenza del Giudice di Pace leccese ha accolto il ricorso di un automobilista. Nullo il verbale elevato tramite photored se non viene notificato entro novanta giorni dall’accertata violazione.

Con la recentissima sentenza n. 1323/17, il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Aventaggiato, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista, annullando così il verbale elevato tramite photored dalla Polizia Municipale di Lecce. In particolare, il Giudice di Pace ha accolto la tesi del ricorrente, difeso dall’Avv. Alfredo Matranga, ritenendo nullo il verbale impugnato in quanto notificato oltre il termine di legge con conseguente estinzione della sanzione amministrativa.
 Per il Giudice onorario, infatti, si legge nella sentenza “risulta pacifico dalla documentazione in atti che il verbale suddetto, elevato in data 21.09.2016, è stato notificato al ricorrente solo in data 29.12.16 invece che entro il termine massimo di gg. 90 dall’accertata violazione”.   

Per l’Avv. Matranga, essendo ormai migliaia i verbali notificati quotidianamente dal Comune di Lecce, molto spesso accade che non vengano rispettati i termini di legge previsti per la notifica. Pertanto, è consigliabile a tutti gli automobilisti che dovessero incorrere nella violazione del codice della strada e ricevere i relativi verbali verificare se dal giorno della commessa infrazione al giorno della notifica siano trascorsi più di 90 giorni.
 
In questo caso si può impugnare il verbale, essendo lo stesso certamente nullo per violazione dell’art. 201 del Codice della Strada.
 
Qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata – come riportato nell’incipit del TitoloVI ‘degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni’ – il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso  impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art. 196, quale  risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento’.



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