
Dopo le cancellazioni di massa dei voli che, a settembre, hanno causato tanti disagi ai passeggeri del traffico aereo arrivano le prime condanne per Ryanair. Con la sentenza depositata il 4 aprile scorso, il Giudice di Pace ha dato ragione a due salentini, assistiti dall’avvocato Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce.
La ricostruzione dei fatti
Tutto ha avuto inizio il 14 settembre dello scorso anno. Padre e figlio si erano recati a Milano per una visita angiologica all’Ospedale San Raffaele, quando hanno ricevuto da Ryanair un sms che li informava della cancellazione del volo FR8095, Bergamo-Brindisi. Messaggio arrivato sul cellulare poco prima dell’appuntamento in aeroporto.
È in quel momento che cominciata l’odissea: i due hanno provato inutilmente ad ottenere la cosiddetta «riprotezione» su un volo alternativo, anche attraverso il servizio chat del vettore irlandese, in quei giorni sempre irraggiungibile. Niente. Qualsiasi tentativo è stato inutile tant’è che, alla fine, per tornare a casa gli sfortunati passeggeri hanno dovuto optare per il treno, pagando i biglietti con il proprio portafoglio.
Al “disagio” economico per l’inconveniente, si è aggiunto anche il fatto di dover affrontare un viaggio in condizioni di salute precarie. Padre e figlio sono arrivati alla stazione di Brindisi alle otto del mattino seguente e – come se non bastasse – hanno dovuto prendere una navetta per spostarsi al “Papola Casale”, per recuperare la macchina che avevano lasciato.
Quando hanno chiesto di essere “rimborsati”, non hanno ottenuto nulla e per questo si sono rivolti a Codici Lecce che citato la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.
La sentenza
Il Giudice – come detto – ha condannato Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcire i passeggeri per l’importo di 1.100 euro, oltre agli interessi e alle spese legali, riconoscendo 500 euro ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni supplementari, per i disagi causati dalla violazione dei doveri di informazione e assistenza oltre al rimborso delle spese sostenute a causa della cancellazione (biglietti del treno Milano – Brindisi, vitto a Milano, biglietti navetta aeroportuale…).
«Questa pronunzia, che risulta essere la prima relativa alle cancellazioni dei voli Ryanair del settembre scorso che hanno coinvolto oltre 400 mila passeggeri – ha commentato Gallotta, segretario di Codici Lecce e difensore dei due passeggeri – conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, riconosce alle vittime di cancellazioni e ritardi non soltanto gli indennizzi per importi che variano tra 250 e 600 euro, in base alla lunghezza della tratta, ma anche i danni supplementari da violazione dei doveri di informazione e assistenza e il rimborso per le spese sostenute a causa dell’evento imputabile alla compagnia».