È corretta l’esclusione del vincitore dell’appalto da 25 milioni di euro per la gestione e manutenzione delle reti di Acquedotto Pugliese nei Comuni dell’area centro orientale della provincia di Lecce.
Lo ha stabilito la quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza (Presidente Rosanna De Nictolis, Estensore Giovanni Grasso), respingendo l’appello proposto dall’impresa Idrovelox di Carmiano avverso il provvedimento di esclusione adottato da Aqp in conseguenza del ricorso di altro concorrente, la Soci di Lecce. Quest’ultima società, difesa dall’Avvocato Luigi Quinto, aveva impugnato davanti al Giudice Amministrativo il provvedimento di aggiudicazione per carenza dei requisiti di qualificazione.
Anticipando la decisione del giudice amministrativo, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione dell’originaria aggiudicataria, ritenendo fondati i rilievi svolti da Soci.
La società soccombente ha contestato la decisione proponendo un ricorso, che è stato però respinto prima dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce e, da ultimo, dal Consiglio di Stato. Nel giudizio sono state affrontate importanti questioni giuridiche concernenti la differenza tra effetto viziante ed effetto caducante dell’atto presupposto illegittimo.
Il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni prospettate dal legale leccese, rilevando che l’eventuale illegittimità del provvedimento di esclusione non produce effetti diretti sul successivo provvedimento di aggiudicazione quando questo sia frutto di una nuova valutazione da parte della stazione appaltante. L’appalto avrà durata triennale ed interesserà numerosi comuni della provincia di Lecce, tra i quali Maglie, Otranto, Gallipoli, Galatina, Corigliano, Muro, Zollino e Melendugno.