Gial Plast, respinto il reclamo. L’azienda dovrà reintegrare un lavoratore licenziato

Lo scorso 9 settembre il Giudice del Lavoro aveva emesso un primo provvedimento al quale la società si è opposta presentando reclamo. Oggi, forse, la parola fine alla vicenda.

Sono trascorsi esattamente tre mesi da quel 9 settembre 2019, quando, con ordinanza del Tribunale di Lecce, il Giudice del Lavoro Gustapane aveva accolto il ricorso d’urgenza presentato da un lavoratore dell’Azienda Gial Plast di Taviano, licenziato per avere a suo carico precedenti penali risalenti ad oltre 20 anni fa.

Il provvedimento non è stato mai eseguito, in quanto, nel frattempo, l’impresa salentina, ha proposto reclamo.

Però, forse, si è posta la parola fine alla questione e quel lavoratore potrebbe ritornare a svolgere le proprie mansioni.

Nella giornata di oggi, con un’ordinanza il Tribunale di Lecce in composizione collegiale – Presidente Relatore Caterina Mainolfi – nel rigettare il reclamo proposto da Gial Plast, ha confermato il precedente provvedimento con cui la società era stata condannata, in via d’urgenza, a reintegrare l’impiegato licenziato per avere a suo carico precedenti penali risalenti a oltre 20 anni fa.

Gli avvocati Fernando Caracuta e Francesco Piro, infatti, avevano già rappresentato al Tribunale del Lavoro l’illegittimità del licenziamento intimato a danno di un lavoratore che, “reo” di aver sbagliato oltre 20 anni fa, aveva poi scontato le proprie condanne e ricostruito la propria vita lavorando onestamente e costruendosi una famiglia.

Il Giudice ha, innanzitutto, ritenuto che non possono costituire giusta causa di licenziamento condotte precedenti alla instaurazione del rapporto di lavoro.

Per altro verso, il Tribunale di Lecce, ha affermato che, perché si possa configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, è necessario che il datore di lavoro operi una valutazione in concreto della pericolosità della permanenza del lavoratore in ambito aziendale. Cosa che, nel caso di specie, non è assolutamente avvenuta.

Le motivazioni

Secondo il Collegio Giudicante, dunque, “il provvedimento prefettizio (interdittiva antimafia) non ha e non può avere, in via di automatismo, effetti riflessi sul rapporto tra la datrice di lavoro e il dipendente qualificato come “penalmente controindicato”.

In conclusione, il magistrato ha dichiarato illegittimo il licenziamento in questione, per insussistenza del fatto posto a fondamento dello stesso e ha ordinato la immediata reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.

La soddisfazione di Cobas

Sulla sentenza con cui si respinge il reclamo di Gial Plast è intervenuta l’organizzazione sindacale Cobas del Lavoro Privato Puglia: “Esprimiamo  soddisfazione per le vittorie giudiziarie dei lavoratori di Lecce licenziati illegittimamente da Gial Plast.

Ancora una volta le tesi portate avanti dal sindacato Cobas vengono ribadite nelle sentenze. Alla Magistratura del Lavoro porgiamo il nostro plauso e ringraziamento oltre che a nome di questi lavoratori e rispettive famiglie.

Come spesso avviene in Italia la Magistratura deve riequilibrare il sistema poiché delle disposizioni di legge, applicate regolarmente, producono l’effetto contrario di quello sperato dal legislatore”.