Tribunale sospende interdittiva antimafia nei confronti di Gial Plast, era stata colpita dal provvedimento lo scorso marzo

Accolte le tesi degli avvocati difensori della società di Taviano che opera nel settore dei rifiuti, Pietro e Luigi Quinto, Giuseppe e Michele Bonsegna.

Era stata colpita da interdittiva antimafia lo scorso 19 marzo il provvedimento, ricordiamo, portò alla sospensione di 30 dipendenti dei 500 che lavorano per l’azienda e fu emesso dal prefetto Maria Teresa Cucinotta.

Oggi, però, Gial Plast, azienda con sede a Taviano attiva nel settore rifiuti e titolare del servizio di raccolta in molti Comuni del Salento e della Puglia, tira un sospiro di sollievo e mette a segno un punto importante.

Nonostante la ferma opposizione di “Via XXV Luglio”, il Tribunale di Lecce –Ufficio misure di Prevenzione – Pres.  Fabrizio Malagnino, Rel. Marcello Rizzo – ha accolto l’istanza di ammissione al controllo giudiziario presentata dalla Gial Plast attraverso gli avvocati Pietro e Luigi Quinto, Giuseppe e Michele Bonsegna, disponendo la sospensione del provvedimento interdittivo adottato dall’Autorità territoriale di Governo nel marzo scorso.

“La misura concessa – hanno dichiarato gli Avv.ti Luigi Quinto e Michele Bonsegna – fa corretta applicazione di un istituto pensato dall’ordinamento per contemperare l’interesse privato dell’impresa, quello sociale alla salvaguardia dei livelli occupazionali e quello pubblico alla prevenzione rispetto a situazioni che possano essere anche solo sospette di intrecci tra criminalità organizzata e il tessuto economico locale. Consente infatti di seguire un percorso condiviso tra le istituzioni coinvolte, più volte auspicato dalla società attraverso la segnalazione preventiva fatta all’Organo di governo all’esito dello screening dell’Organo di Vigilanza nominato dalla società Gial Plast ai sensi del dlgs 231/2001, ma finora respinto dalla Prefettura, finalizzato a perfezionare la piena rigenerazione dell’operatore economico e la completa cesura da ambienti controindicati, quand’anche, come nel caso di specie, siano rilevati elementi meramente indiziari”.

“Gli effetti dell’ammissione al controllo giudiziario, che decorrono dall’accettazione dell’incarico dell’amministratore nominato dal Tribunale – hanno dichiarato i difensori della società – è di particolare rilevanza per la Gial Plast in quanto le consente di riprendere ad operare senza limitazioni nel settore degli appalti pubblici. La ditta potrà infatti partecipare a nuove gare, stipulare nuovi contratti e prestare la propria attività in favore della pubblica amministrazione senza essere considerata una società controindicata”.

Va ricordato che l’informativa prefettizia si basava essenzialmente su due profili: la pendenza di alcuni processi penali a carico di uno degli amministratori e socio di minoranza della società, che risulta comunque incensurato, e l’assunzione di alcuni dipendenti considerati controindicati o perché attinti da precedenti penali o perché ritenuti vicini alla criminalità organizzata.

Nel provvedimento del Tribunale, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al controllo giudiziario, sono stati esaminati tutti gli elementi posti alla base del provvedimento interdittivo della Prefettura sotto il profilo della occasionalità.

I giudici della II Sez. Penale hanno rilevato come i processi a carico dell’amministratore, per la loro natura e consistenza, non siano in realtà idonei a dimostrare la sussistenza di una condotta da parte della società atta ad agevolare la criminalità organizzata. Con l’unica eccezione del processo tutt’ora in corso relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San Marco, per fatti risalenti comunque al 2011. Questo unico precedente, ove accertato all’esito del processo penale, dimostrerebbe che l’ipotizzato contatto tra la società e la criminalità organizzata avrebbe natura meramente occasionale, come tale legittimante, secondo lo schema normativo, l’ammissione al controllo giudiziario.

Quanto al profilo dei dipendenti controindicati il Collegio ne ha sottolineato la irrilevanza alla luce dell’inconsistenza numerica rispetto alla platea complessiva dei lavoratori (circa il 7%) e della circostanza che la quasi totalità dei soggetti controindicati sia stata assunta perchè tutelata dalla cosiddetta “clausola sociale”, che impone l’assorbimento del personale del gestore uscente da parte dell’impresa subentrante nella gestione dell’appalto.

L’occasionalità, il carattere discontinuo e non strutturato della condotta finalizzata ad assecondare contesti delinquenziali, ha rilevato il Tribunale, giustifica l’accoglimento dell’istanza formulata dagli Avv.ti Quinto e Bonsegna e pone la società in condizione di operare a pieno titolo sotto il controllo di un professionista nominato dal giudice a cui dovrà riferire periodicamente sugli esiti dell’attività di sorveglianza.



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