Lamentavano l’erroneità dei calcoli per la determinazione delle tariffe in relazione all’effettivo costo del servizio per le rispettive categorie di contribuenti ed una carenza istruttoria. Censuravano altresì il bilancio di previsione 2017/2019 per omessa esposizione delle minori entrate per riduzioni, esenzioni e agevolazioni, e, quindi, omessa previsione delle risorse a copertura delle minori entrate, motivo per cui hanno fatto ricorso al Tar che, però, ha dato loro torto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo proposto da 55 proprietari di immobili, adibiti ad abitazioni e attività commerciali e professionali nel Comune di Lizanello, avverso le deliberazioni del Consiglio Comunale riguardanti la determinazione della tariffa rifiuti (Tari) per l’anno 2017 e il bilancio di previsione 2017/2019.
Nell’udienza di discussione innanzi ai giudici il difensore del Comune. L’avvocato Pietro Quinto ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso collettivo posto che le posizioni dei ricorrenti erano differenziate e potenzialmente configgenti.
Situazione processuale questa – ha dedotto l’Avv. Quinto – che non consente al Giudice Amministrativo di valutare la fondatezza nel merito delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nei confronti del Comune atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe avvantaggiare alcuni ricorrenti a danno degli altri partecipanti al medesimo ricorso.
“Si tratta – ha sostenuto il legale – di un principio di diritto processuale per verificare l’effettiva legittimazione ed interesse dei ricorrenti ad impugnare gli atti della pubblica amministrazione ritenuti lesivi della loro posizione giuridica”.
Con ampia motivazione il TAR Lecce (Pres. Dott. D’Arpe, Est. Dott.ssa Rotondano) ha accolto l’eccezione rilevando che effettivamente i ricorrenti hanno censurato l’operato dell’Amministrazione di Lizzanello deducendo da un lato che non sarebbero state adeguatamente illustrate le procedure per la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie di utenze domestiche e quelle non domestiche; per altro verso non sarebbe stata assicurata un’adeguata agevolazione per le utenze domestiche.
Ebbene – ha rilevato il TAR – l’accoglimento del ricorso nei termini posti dai ricorrenti si rifletterebbe comunque «a vantaggio di una delle due macrocategorie (riduzione della tariffa per le abitazioni) e a danno dell’altra (trasferimento del maggior costo alla categoria delle utenze non domestiche). Da qui l’evidente conflitto di interesse e l’inammissibilità del ricorso collettivo e la salvezza del bilancio di previsione 2017-2019 del Comune di Lizzanello.
