Università del Salento, il concorso per la cattedra di ‘Fisica Sperimentale’ va rifatto. Arriva la sentenza del Tar

Accolto il ricorso del Prof Edoardo Gorini, rappresentato dall’avv. Pietro Quinto. Il Tribunale Amministrativo ha altresì stabilito che vi dovrà essere una commissione composta in maniera differente rispetto a quella che aveva giudicato.

Annullato il decreto rettorile di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia di «Fisica Sperimentale» per il Dipartimento di Matematica e Fisica per le violazioni commesse dalla Commissione nella procedura valutativa per la nomina del vincitore.
 
È questo il verdetto del TAR di Lecce, che, con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso proposto dal prof. Edoardo Gorini, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, che era stato collocato al secondo posto dalla Commissione giudicatrice, con l’annullamento altresì della proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto da parte del Dipartimento.
 
L’anomalia del procedimento concorsuale – ha affermato il TAR accogliendo i motivi di ricorso illustrati dall’Avv. Quinto nell’udienza pubblica, –  consiste nella circostanza che la Commissione, violando sia le prescrizioni del bando che i criteri posti dalla stessa Commissione nel verbale n. 1, è pervenuta all’attribuzione di punteggi per i titoli, la produzione scientifica e l’attività didattica senza «fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito».
 
Respingendo le tesi difensive dell’Amministrazione, il TAR ha precisato che la sufficienza del voto numerico affermato dalla giurisprudenza in presenza di determinati presupposti non è applicabile nel caso deciso posto che l’Università del Salento «si era autovincolata attraverso l’espressa previsione del bando, nel senso della necessità sia del motivato giudizio analitico sia del successivo punteggio». Ed invece nelle schede individuali predisposte dalla Commissione sono stati riportati gli indicatori rilevanti per la valutazione, ma l’attribuzione del voto numerico ai candidati non è stata supportata da quella idonea motivazione, necessaria a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito. Tanto più che il ricorrente rivendicava il diritto ad un maggiore punteggio, che lo avrebbe visto vincitore.
 
Il TAR ha quindi disposto la riedizione del processo valutativo tra i due candidati ammessi al concorso, ma ha stabilito che a ciò debba provvedere una «Commissione, in composizione totalmente differente».
 

«Questa ulteriore statuizione – ha commentato l’Avv. Quinto – evidenzia la singolarità della vicenda verificatasi all’interno di una Amministrazione di livello come l’Università del Salento e sanziona l’incapacità di una Commissione esaminatrice di espletare un procedimento concorsuale in linea con le disposizioni dello stesso Ateneo».



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