Successo giudiziario per un cittadino. Il Giudice di Pace leccese, infatti, ha annullato un verbale elevato dalla Polizia Provinciale. La vicenda trae origine da un precedente ricorso proposto dal ricorrente, in prima istanza, innanzi al Prefetto. A seguito del rigetto da parte di quest’ultimo – col conseguente raddoppio della sanzione originaria – il ricorrente si è poi rivolto proprio al Giudice di Pace di Lecce, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione e del presupposto verbale.
Il Giudice di Pace (Avv. Anna Maria Aventaggiato) ha così accolto le tesi del ricorrente, difeso dall’Avv. Alfredo Matranga, annullando la decisione del Prefetto. In particolare, il Giudice ha ritenuto l’ordinanza non sufficientemente motivata. In buona sostanza, non avrebbe considerato i motivi svolti dall’opponente nel ricorso gerarchico al Prefetto, allegato agli atti del giudizio. Ovvero la violazione di norme sulla corretta applicazione della strumentazione elettronica e sulla mancata contestazione immediata, e pure mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Si legge infatti nella sentenza “Da un esame dell’ordinanza impugnata si evince che con la stessa si rigetta il ricorso soltanto sulla base di una valutazione di fondatezza del verbale di accertamento, elevato dalla Polizia Provinciale di Lecce, senza entrare nel merito di tutte le argomentazioni dedotte, così ricorrendo ad una motivazione generica, prestampata e priva di ogni specifico riferimento, trattandosi, pertanto, solo di motivazione apparente”.
Da tutto ciò ne consegue per il Giudice di Pace l’illegittimità e la conseguente nullità del provvedimento impugnato, per carenza di motivazione.
