Verbale raddoppiato, ma il Giudice di Pace lo annulla: provvedimento emesso in ritardo

Dopo aver ricevuto un verbale dalla Polizia Municipale leccese per attraversamento col rosso, un automobilista si rivolge al Prefetto. Costui, però raddoppia la sanzione. Poi, dopo il ricorso al Giudice di Pace, l’annullamento del provvedimento poiché emesso in ritardo.

Ancora una “vittoria” da parte di chi si mette al volante. Ma procediamo con ordine nel racconto dei fatti. Succede infatti che il Prefetto raddoppi il verbale, ma il Giudice di pace di Lecce lo annulli poiché trattasi d’un provvedimento emesso con ritardo. Questa, in buona sostanza, la vicenda che trae origine da una multa – elevata dalla Polizia Municipale del capoluogo salentino – per il presunto attraversamento di un incrocio con semaforo rosso. A tal proposito, l’automobilista ha presentato ricorso, in prima battuta, proprio innanzi al rappresentate territoriale del Governo. Quest’ultimo però l’ha rigettato, raddoppiando la sanzione. Al conducente non restava altro, dunque, che rivolgersi al Giudice di Pace. Costui – avvocato Franco Giustizieri – con sentenza n. 2453 dello scorso18 maggio ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza.

Per il giudice di pace di Lecce, infatti, il Prefetto possiede 210 giorni complessivi per emettere e notificare l'ordinanza ingiunzione con cui rigetta il ricorso. In particolare, è stato accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente – per il tramite del suo legale, l’Avv. Alfredo Matranga – ha eccepito l’irregolarità della notifica dell’ordinanza perché avvenuta ben oltre i termini di legge.

Ed infatti la sentenza, dopo aver richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione sulla questione, afferma che anche secondo i principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97 primo comma della Costituzione) il termine complessivo entro cui deve essere notificata l’ordinanza è di 210 giorni, dati dalla somma di 180 giorni per la trasmissione degli atti al Prefetto, da parte dell’organo accertatore, oltre i 30 giorni per la definizione del procedimento da parte di quest’ultimo.