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“Legittimi i provvedimenti dell’Ufficio Tecnico di Otranto. Il Consiglio di Stato chiude il ristorante “Approdo di Enea”

by Redazione
15 Gennaio 2020 7:00
in Cronaca
0

“Trova conferma anche in sede di appello la legittimità dell’operato dell’Ufficio Tecnico che non ha mai disconosciuto le autorizzazioni e i titoli rilasciati per la installazione della struttura, ma ha contestato che quei titoli erano preordinati ad allocare un servizio per la collettività di tipo provvisorio, e non per costruire una struttura fissa: il principio affermato dai Giudici romani è che la valutazione di conformità delle opere realizzate va sempre effettuata sulla base dei titoli edilizi e dei presupposti pareri, non potendosi invocare un mero affidamento derivante dai lavori in concreto posti in essere nel tempo”, con queste parole, l’avvocato Antonio Quinto, legale del Comune di Otranto commenta la sentenza del Consiglio di Stato secondo cui l’Amministrazione idruntina ha agito correttamente nell’ordinare la demolizione delle opere abusive realizzate dai titolari della struttura. E sono corretti anche la revoca dell’agibilità ed il ritiro delle autorizzazioni commerciali.

È questa, ripetiamo, la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 316/2020 del 13 gennaio, che ha messo fine alla querelle tra la proprietà e il Comune sulla natura degli interventi eseguiti e sulla portata delle autorizzazioni rilasciate nel tempo, rigettando il ricorso d’appello.

Il Consiglio di Stato, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Quinto per conto dell’Amministrazione Comunale, ha evidenziato che i provvedimenti adottati dall’Ufficio Tecnico risultano del tutto legittimi alla luce degli accertamenti sui lavori materialmente eseguiti nel tempo sulla struttura e delle contestazioni che ne erano seguite, chiarendo altresì che quanto in concreto realizzato non può dirsi coperto dai titoli pregressi.

La vicenda era scaturita dall’avvenuta esecuzione di opere che avevano determinato la trasformazione di quello che era un semplice chiosco-ristoro di tipo precario ed amovibile sulla spiaggia a servizio della balneazione in un vero e proprio ristorante di tipo fisso. Tali interventi erano stati tutti censurati dal Comune idruntino.

Per la stessa vicenda si è aperto un procedimento penale innanzi alla Seconda Sezione del Tribunale di Lecce che ha visto coinvolti il titolare dell’attività e i funzionari dell’UTC che hanno rilasciato negli anni dal 2000 ad oggi i certificati di agibilità stagionali sulla base delle opere effettivamente assentite e nello scorso mese di dicembre è intervenuta una prima sentenza di condanna a carico del titolare e di uno dei funzionari e di assoluzione per il Dirigente dell’UTC.

Nel frattempo, però, è stato contestato dall’UTC al titolare come progressivamente il manufatto avesse assunto una configurazione diversa da quella assentita, con ampliamenti non autorizzati del bar a ridosso del costone roccioso ed installazione di opere fisse come pavimentazione in piastrelle, strutture in muratura, vetrate ed infissi a chiusura di spazi esterni.

Motivo per cui è stata disposta la demolizione delle opere, il ritiro dell’agibilità e delle autorizzazioni commerciali, con immediata cessazione dell’attività.

La proprietà ha quindi impugnato al TAR i provvedimenti sanzionatori sostenendo che, per effetto delle autorizzazioni edilizie rilasciate nel tempo, dei certificati di agibilità e delle SCIA stagionali di volta in volta presentate, l’intera struttura doveva ritenersi legittimata.

Tale tesi è stata contrastata in giudizio dal legale leccese per conto del Comune attraverso la puntuale dimostrazione della effettiva portata dei titoli, idonei a consentire la installazione solo di un manufatto di tipo precario, e non altro.

Il TAR ha respinto il ricorso con una decisione dello scorso mese di agosto che è stata appellata dalla proprietà.

Oggi anche il Consiglio di Stato ha condiviso la lettura dei Giudici leccesi, evidenziando che nella circostanza risulta decisivo il fatto che, al di là degli assensi edilizi e delle autorizzazioni temporanee, le opere sono state costruite con caratteristiche tali da renderle stabili e quindi contrarie alle prescrizioni dettate da Soprintendenza e Comune, non potendo peraltro essere mantenute in quell’area che è di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica.

Tags: abusi-edilizi
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