Il cognome sbagliato sulle liste elettorali non è stato causa della sconfitta. Il Tar conferma il sindaco di Novoli

E’ questo l’esito del giudizio svoltosi innanzi al TAR di Lecce e che puntava alla rinnovazione della consultazione popolare. Sulla scheda elettorale c’era scritto De Nitto e non Nitto.

Aveva chiesto di ripetere le elezioni dello scorso maggio, ma la sentenza del Tar non è dello stesso parere. Dietro alla richiesta del candidato sindaco di Novoli Roberto Nitto, un errore sulla scheda elettorale che, secondo lui, avrebbe impedito agli elettori di riconoscerlo adeguatamente e di votarlo. Alle urne, infatti, i cittadini del comune salentino avevano trovato il cognome De Nitto, invece di quello giusto.

Lo scarto finale con il sindaco scelto dai cittadini Marco De Luca era di ben 500 voti, ma – secondo i ricorrenti al tribunale, l’errore sulla scheda era un motivo valido per ripetere le votazioni.

Di tutt’altra idea, invece, il Tar che ha accolto le tesi dell’attuale sindaco di Novoli, difeso dall’avvocato Pietro Quinto. Di fianco al rigo dove era stampato il nome sbagliato del candidato, infatti, c’era anche il contrassegno della lista collegata che riportava a chiare lettere – sostiene Quinto – il cognome Nitto.

“L’elettore in questo caso non poteva avere dubbi –continua l’avvocato difensore del sindaco- anche perché i manifesti elettorali e tutta la campagna elettorale aveva consentito all’elettore di conoscere pienamente i nomi dei candidati a sindaco”.

Insomma, i Giudici di via Rubichi hanno accolto sia il principio di strumentalità delle forme che quello della conservazione delle operazioni elettorali, confermando il sindaco De Luca a capo dell’Amministrazione.

E la sentenza del Tar conferma De Luca a capo dell’amministrazione, richiamando il principio della strumentalità delle forme e il principio della conservazione delle operazioni elettorali.

“Del resto –conclude l’avv. Quinto- nel sistema elettorale prevale la volontà dell’elettore e nel caso di Novoli anche il notevole scarto di voti deponeva per la insostenibilità della richiesta di rinnovazione della consultazione”.



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