Spese per la giustizia, al Comune tornano 5 milioni di euro

Il Tar del Lazio dà ragione al Comune del capoluogo salentino. Entro 30 giorni il Ministero della Giustizia dovrà determinare e liquidare le somme sostenute dall’Amministrazione.

Il Ministero della Giustizia dovrà determinare e liquidare entro il termine perentorio di trenta giorni la quota del rimborso dovuto al Comune di Lecce per le spese sostenute nel 2011 per il funzionamento del Tribunale. E se II Ministero non dovesse provvedere è già stato nominato un commissario ad acta che provvedere nel successivi 30 giorni.

E’ quanto hanno stabilito i giudici del Tar Lazio accogliendo la tesi del Comune di Lecce, difesa dall’avvocato Luigi Quinto. E’ un altro punto a favore del Sindaco Perrone che, dopo aver ottenuto una ingiunzione di pagamento per le somme dovute dal Ministero per l'acconto del 2012, ha chiesto, ed ora ottenuto, che il Ministero corrisponda in tempi brevi anche la rata di saldo del 2011.

Si tratta dì un importo non trascurabile, circa 5 milioni di euro, che non solo il Comune è stato costretto ad anticipare tre anni fa per l'esercizio di una funzione di competenza esclusiva dello Stato, come è quella della giustizia, ma che il Ministero, violando una legge  vigente, non provvede a rimborsare.

Per questo nel 2013 la giunta Perrone aveva incaricato l'avvocato Luigi Quinto di proporre sia un ricorso al TAR per chiedere la condanna del Ministero al rispetto degli obblighi di legge, sia un ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento dell'acconto per il 2012. Nel giugno dello scorso anno era stata concessa l'Ingiunzione di pagamento del Tribunale ordinario, ieri è intervenuto il pronunciamento favorevole del TAR del Lazio.  Accogliendo le tesi dell'avv. Quinto il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso  "essendo effettivamente spirato, da più di un anno, il termine entro il quale il Ministero della giustizia era per legge obbligato a determinare il contributo a saldo".

E' solo un altro round della battaglia che vede opposto il Comune di Lecce al Ministero. “L'obiettivo – ha dichiarato il sindaco Perrone – è quello di ottenere il riconoscimento per il Comune di Lecce del diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento degli uffici giudiziari. Per questo puntiamo ad ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della legge del 1941, sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza con il sistema del decentramento delle funzioni primarie dallo Stato agli enti locali”.

“Non è razionale – continua Perrone – che il Governo ed il Parlamento adottino i provvedimenti di riforma dell'organizzazione del servizio giustizia sul territorio facendo ricadere gran parte degli oneri connessi a tale riforma sugli enti locali. La norma del 1941 è ormai superata, è stata adottata prima della Costituzione repubblicana ed oggi non è più compatibile con l'ordinamento. La questione non è di poco conto in termini economici se si considera che il Ministero nel 2011 ha erogato al Comune di Lecce un acconto di appena € 950.000 a fronte di spese complessivamente sostenute dai Comune per € 4 milioni e mezzo. E che lo stesso importo deve ancora essere corrisposto per il 2012 e per il 2013, con uno squilibrio per ii bilancio dei Comune di Lecce di compressivi € 12 milioni e mezzo”.

“Ancora più paradossale”, viene definita dal sindaco la posizione assunta dal Ministero in relazione agli ulteriori tagli al capitolo per 30 milioni nel 2012 e di 70 milioni nel 2013 Imposti dal D.L del 6 luglio 2012 n. 95 previsti In funzione del risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle sedi distaccate di alcuni tribunali. Il Ministero sostiene che la riduzione delle risorse è immediatamente operativa a prescindere dalla data in cui è stata attuata la riforma con la effettiva soppressione delle sedi distaccate.
“Una tesi assurda – sostiene Perrone –  visto che la razionalizzazione degli uffici giudiziari è stata realizzata solo a fine 2013, con la soppressione delle sedi distaccate, e quindi non può aver prodotto alcun risparmio di spesa prima di quella data e, pertanto, nessun abbattimento dei rimborsi può essere applicato ai Comuni”.



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