Esame avvocato, bocciato per un punto. Non ci sta e ricorre al Tar

Il TAR Lecce accoglie il ricorso di un giovane avvocato che è¨ stato escluso dall’esame per l’abilitazione per un solo punto.

La Commissione lo boccia per un solo punto ed il TAR ordina di ricorreggere gli elaborati, non essendo stata motivata la valutazione di inidoneità.

Bocciato per un solo punto all’esame di avvocato, lui fa ricorso ed ottiene la sospensione del provvedimento in attesa che si pronunci una diversa Sottocommissione. É accaduto ad un candidato che aveva sostenuto le prove scritte per l'abilitazione alla professione forense nella sessione 2012. La vicenda trae origine da un ricorrente che – come anticipato nell’incipit dell’articolo – non avendo superato le prove scritte dell'esame di avvocato per un solo punto (era stato valutato, infatti, complessivamente 89 punti su di un minimo di 90, che è la votazione che consente di accedere alle successive prove orali), ha proposto il ricorso verso il provvedimento di inidoneità, espresso peraltro col solo voto numerico senza alcuna motivazione.

La I Sezione del TAR Lecce con ordinanza pubblicata datata il 24 ottobre, condividendo le tesi del difensore del ricorrente, rappresentato dallo Studio Legale Matrangaha ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile subito dal candidato ed in accoglimento dell'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati connessa al ricorso principale, ha ordinato alla Commissione in diversa composizione, nella specie si trattava di quella di Catania, di ricorreggere gli elaborati. In sostanza – come recita una parte della stessa ordinanza – “Accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato e rinvia a una diversa Sottocommissione, costituita presso la Corte di Appello di Catania, per la correzione degli elaborati. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 gennaio 2014”.

In particolare, il Giudice Amministrativo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ritenuto fondato il motivo lamentato dal ricorrente secondo cui la Commissione, pur essendosi con apposito verbale vincolata alla espressione di una motivazione specifica oltre che del voto numerico nel caso di valutazioni negative – come avvenuto nel caso del ricorrente, ha decretato la non ammissione del candidato alle prove orali con l'apposizione del solo voto numerico.



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