Era alla guida in stato di ebbrezza e tale stato venne accertato con l’alcotest effettuato dalle Forze dell’ordine. Come da normativa di settore, il Prefetto ha disposto il ritiro della patente per 15 mesi.
Da qui è partito il ricorso al Giudice di Pace di Lecce. Oggi arriva la decisione: non ci sono prove sufficienti sulla responsabilità del ricorrente non essendosi costituito in giudizio l’organo accertatore, nonostante la regolare notifica degli atti.
Insomma, quella che a tutti gli effetti potrebbe sembrare un difetto di procedura, oggi si risolve in una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce, l’Avv. Giuseppe Paparella, che spiega “l’omessa produzione degli accertamenti effettuati dagli agenti accertatori inibisce la conferma dell’ordinanza di sospensione perché non emergono sufficienti elementi di responsabilità a carico della parte ricorrente, in particolar modo il preliminare accertamento dell’apparecchio con cui è stato rilevato lo stato di ebbrezza”.
E così il Giudice onorario, accogliendo le tesi difensive dei legali dell’automobilista sanzionato, gli avv.ti Alfredo Matranga e Andrea Gatto, ha annullato l’ordinanza prefettizia e restituito così la patente al ricorrente, che potrà immediatamente rientrarne in possesso.
Una tesi difensiva che si è rivelata vincente, come spesso accade nelle cause che hanno ad oggetto infrazioni al codice della strada. Il Giudice ha così condannato l’organo accertatore al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 264,00 per spese vive e € 300,00 oltre accessori di legge per competenze legali.
