Ecotassa, nessuna misura maggiorata: il TAR Lecce dà ancora ragione ai Comuni salentini

Il TAR Lecce sospende il provvedimento regionale che richiedeva una maggiorazione delle somme, entro il 31 dicembre, della cosiddetta ecotassa nonostante le ‘premialità’. I 62 Comuni salentini interessati però con ricorso attraverso l’avv. Luigi Quinto, scongiurano l’ipotesi.

L’ultimo provvedimento del Presidente del TAR Lecce dott. Antonio Cavallari – che da oggi cessa dalla sue funzioni per raggiunti limiti di età – riguarda, ancora una volta, l’annoso braccio di ferro tra Comuni salentini e Regione Puglia sull’ecotassa. Nonostante tre precedenti pronunciamenti favorevoli ai Comuni, la Regione – con atto del 17 dicembre scorso – ha cercato di riportare in vita l’ecotassa in misura maggiorata, disconoscendo la cosiddetta “premialità”, riconosciuta in più occasioni dalla magistratura in favore dei Comuni salentini. A comunicarci la notizia è l’avvocato salentino Luigi Quinto.

Il provvedimento regionale – ci fa sapere il legale in un’apposita nota stampa – è stato però nuovamente impugnato dai 62 Comuni ricorrenti che, attraverso l’Avv. Luigi Quinto, hanno chiesto al Presidente del TAR un provvedimento cautelare urgente che scongiurasse l’obbligo di corrispondere le maggiori somme richieste dalla Regione entro il 31 dicembre. Con provvedimento emesso questa mattina, il Presidente del TAR, in linea con i propri precedenti pronunciamenti sulla questione, ha sospeso anche il nuovo provvedimento regionale, riconoscendo il diritto per i 62 Comuni ricorrenti di corrispondere l’ecotassa nella misura minima di 5,16 euro.

Almeno per il 2015 la questione può ritenersi conclusa”, ha detto l’avvocato Quinto. Occorre ricordare, dunque, proprio quella categorica sentenza del TAR di Lecce: rimessione alla Corte Costituzionale della Legge Regionale sull'ecotassa perché 'in contrasto con i requisiti della norma statale'. 51 Comuni salentini, sempre difesi dall'Avv. Luigi Quinto, la spuntarono sulla Regione.

E non è tutto, nell’occasione, i giudici amministrativi concludero sostenendo che l’impostazione della legge pugliese fosse addirittura in contrasto con lo spirito e la lettera della norma statale



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