Assoluzione per la società Tap e altri 18 imputati. Le motivazioni della sentenza

Al termine del processo di primo grado del maggio scorso, ricordiamo, non vi era stata alcuna condanna sulle presunte irregolarità nella realizzazione del gasdotto.

Nelle 234 pagine della sentenza di assoluzione per la società Tap e altri 18 imputati, tra i quali comparivano manager, direttori dei lavori ed imprenditori sono contenute le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Al termine del processo di primo grado del maggio scorso, presieduto dal giudice monocratico Chiara Panico, ricordiamo, non vi era stata alcuna condanna sulle presunte irregolarità nella realizzazione del gasdotto che partendo dall’Azerbaijan, approda a San Foca (marina di Melendugno).

Comparivano in qualità di parti civili, i sindaci di Lecce e di vari comuni salentini e di numerose associazioni, per i quali, considerando la sentenza di assoluzione, non è stato disposto alcun risarcimento. Ed a novembre sono state depositate le motivazioni.

Erano sette i capi di imputazione. Nello specifico, come riportato in un comunicato della Corte di Appello di Lecce, con riferimento alla prima contestazione, il Tribunale ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, avendo ritenuto legittimi tutti gli atti di assenso emanati, in particolare quelli di compatibilità paesaggistica in quanto era stata correttamente compiuta la valutazione, sul piano ambientale e paesaggistico, degli “effetti cumulativi” della globalità dell’opera sino alla connessione con la rete nazionale, e degli “impatti ambientali”, avendovi Tap provveduto, anche dopo le richieste integrative formulate dal Ministero dell’Ambiente.

Non solo, ha considerato legittime tutte le varianti in corso d’opera. Per quanto riguarda, il danneggiamento collegato all’espianto degli ulivi, il Tribunale ha ritenuto che la condotta fosse lecita, perché conforme alle linee guida in materia ed alla deliberazione della Giunta regionale. In aggiunta, come detto, ha ritenuto insussistente il nesso di causalità fra la condotta di espianto e la morte degli ulivi, tenuto conto della concomitante azione distruttiva del noto batterio “xylella fastidiosa”, il cui periodo di incubazione è variabile e non preventivabile. E poi, delle cautele adottate da Tap durante la fase dell’espianto e della custodia e cura presso i canopi, in attesa del loro reimpianto. Quanto alla questione relativa all’inquinamento ambientale colposo, la Procura aveva chiesto la condanna a 3 anni ciascuno per i manager di Tap. L’accusa era di avere provocato “una compromissione o un deterioramento della falda acquifera contaminandola con sostanze pericolose”.

Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di ragionevoli dubbi in merito alla riconducibilità all’attività di cantiere dello sversamento delle sostanze rinvenute in falda acquifera. Ha considerato inoltre il quantitativo di elemento rinvenuto, il tempo limitato in cui era avvenuta la contaminazione, la ridottissima diffusione spaziale, la non pericolosità per la salute umana.

A parere del Tribunale poi non vi è stato uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni. Per quanto concerne, poi, tutte le questioni inerenti la realizzazione delle recinzioni di cantiere, il Tribunale ha ritenuto che le stesse non necessitassero di titolo autorizzativo dal punto di vista edilizio. Con riguardo, quindi, a quella realizzata nella cosiddetta “Zona Rossa”, ha tenuto conto dell’ordinanza emessa dalla Questura di Lecce per ragioni di sicurezza dei lavoratori e delle forze dell’ordine, in considerazione dei ripetuti e violenti scontri avvenuti con alcuni manifestanti contrari alla costruzione del gasdotto.

In un altro caso il Tribunale ha ritenuto il predetto reato estinto per prescrizione, non potendosi escludere che la condotta non fosse sorretta da valida autorizzazione. In altro caso oggetto di contestazione, è giunto ad un’assoluzione nel merito.

Ha ritenuto, infine, che la contestata realizzazione di uno spianamento di circa 7 metri, con estirpazione di macchia mediterranea, non fosse ricollegabile all’attività di cantiere, essendo stato compiuto prima dell’istituzione della “Zona Rossa”.

Il collegio difensivo

Gli imputati erano assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Luigi ed Emma Covella, Andrea Sambati, Roberto  Sisto, Paola Severino, Angelo Nanni.

Le parti civili sono assistite, tra gli altri, dagli avvocati Francesco Calabro, Renata Minafra, Ladislao Massari, Giuseppe Milli, Pierfilippo Centonze.

 



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