La pratica dei voucher – i cosiddetti “buoni lavoro” – non conosce crisi in Puglia e, in particolare, nella provincia di Lecce. Si pensi, infatti, che il Salento viene classificato al secondo posto a livello regionale – in relazione al loro utilizzo – dopo Bari. È quanto confermano gli ultimi dati contenuti nel report della Uil. Nel periodo gennaio-marzo di quest’anno sono stati acquistati a Lecce e provincia ben 286mila e 311 voucher, pari al 24,6% del totale di buoni-lavoro venduti in Puglia. Non solo. Nell’intera regione ne sono stati venduti complessivamente 1milione, 163mila e 864. Come anticipato ad inizio articolo, la provincia pugliese più “voucherizzata” è quella di Bari con 435mila e 285 buoni-lavoro venduti nel primo trimestre del 2016 (pari al 37,4 per cento del totale di voucher venduti in Puglia). Seguono Lecce, poi Brindisi con 175mila743 (15,1%), Taranto con 144mila319 (12,4%) e Foggia con 122mila2016 (10,5%).
“Ci troviamo di fronte a un’esplosione di precarietà – commenta Salvatore Giannetto, segretario generale della Uil di Lecce – la situazione è drammatica perché il ricorso a questi tagliandi sta determinando l’esponenziale sostituzione di potenziali rapporti subordinati attraverso forme poco tutelanti per i lavoratori, basti pensare all’assenza del diritto a malattia nonché a maternità e indennità di disoccupazione in quanto i voucher sono esentati da contributo”.
Molti sostenitori della necessaria espansione del voucher affermano che lo scopo principale di questa modalità di pagamento di una prestazione sia favorire l’emersione. Ma è realmente così o piuttosto ha prodotto un peggioramento (normativo, salariale, contributivo) delle condizioni di lavoro? I dati Inps ci informano che il lavoro accessorio è sempre più utilizzato nel commercio, turismo e servizi: tutte attività piuttosto distanti da quelle rispetto alle quali è nato nel 2003 il lavoro accessorio. “Peraltro – sottolinea sempre Giannetto – le modifiche legislative sui voucher, anno dopo anno, riforma dopo riforma, ne hanno allargato il campo di applicazione sia oggettivo (i settori) che soggettivo (datori di lavoro e lavoratori), con l’ulteriore e recente novità dell’aumento a 7mila euro dell’importo netto percepibile annualmente dal singolo prestatore di lavoro”.
E il tetto per il committente? La normativa non lo ha mai previsto. Se queste considerazioni hanno fondamento, è del tutto evidente che non sarà sufficiente intervenire esclusivamente sulla cosiddetta tracciabilità con una comunicazione esatta di inizio e fine attività lavorativa, ma diventa necessario rivedere, in senso restrittivo, settori d’impiego e tipologia di committente.
“Per quest’ultimo – conclude – proponiamo, e lo riteniamo fondamentale, anche di prevedere un tetto annuo di compenso erogabile indipendentemente dal numero dei prestatori di lavoro”.
Noto studioso ottiene la restituzione dei libri dopo una lunga querelle giudiziaria
Il Tribunale di Lecce annulla la donazione della collezione di libri antichi del prof. Luigi Tondo al Comune di Cavallino:...






