Il fast food dava fastidio, dopo la denuncia indagati due funzionari di Porto Cesareo. Ma non ci fu abuso

Si conclude la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti due funzionari comunali di Porto Cesareo. Tutto nacque dalla denuncia di un residente di Torre Lapillo per la collocazione di un fast food.

Nessun reato è stato commesso dai funzionari del SUAP del Comune di Porto Cesareo, Paolo Stefanelli e Cosimo Marzano, per aver disposto la ricollocazione di un autofurgone Fast-Food da via Bonomi alla piazzetta della “Madonnina” di Torre Lapillo.

È quanto stabilito nel provvedimento di archiviazione del GIP Simona Panzera, la quale al termine dell’udienza di discussione ha accolto le tesi difensive dei difensori dei funzionari, gli avvocati Antonio Quinto ed Emanuela Greco.

Insomma, ogni contestazione è da ritenersi infondata.

I due funzionari erano stati sottoposti ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Lecce a seguito della denuncia presentata da un residente di via Pontano, il quale aveva lamentato la illegittima ed arbitraria ricollocazione del Fast-Food nei pressi della piazzetta della Madonnina.

In base alla denuncia, il nuovo sito individuato dall’Ente Comunale aveva in realtà creato problemi di sicurezza pubblica, essendo la via una strada cieca che affaccia sul mare, oltre ad arrecare disturbo alla quiete urbana.

I funzionari, dal canto loro, hanno contestato le accuse evidenziando che la ricollocazione del posteggio era avvenuta per comprovate motivazioni di viabilità e sicurezza pubblica e non per favorire l’esercente.

Il P.M., a seguito degli accertamenti, ha ritenuto gli indagati non responsabili ed ha formulato richiesta di archiviazione al quale il denunciante si è opposto, provocando il procedimento innanzi al GIP.

Il GIP, però, ha condiviso le argomentazioni difensive degli avvocati Quinto e Greco stabilendo che nessuna irregolarità nel procedimento amministrativo è emersa dalla documentazione acquisita.

Non solo. “Nel caso di specie – si legge nelle motivazioni del decreto di archiviazione – risulta carente l’ingiustizia dell’evento, posto che alcun vantaggio patrimoniale è stato conseguito dagli indagati, né le loro condotte hanno procurato ingiusto danno al denunciante”.



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